La norma prevede che i debiti risultanti dai “singoli carichi” affidati agliagenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possonoessere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cuiall’art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensidell’art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo dicapitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per leprocedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e laseconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle sommecomplessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenzarispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pariammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (co. 232).In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023,gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.Il debitore manifesta all’AdE-R la volontà di procedere alla definizionerendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità,esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sitointernet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge diBilancio. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nelquale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciottorate (co. 235).Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tieneconto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compresonei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento.Entro il 30 giugno 2023, l’AdE-R comunica ai debitori che hanno presentatola dichiarazione di cui al comma 235 l’ammontare complessivo delle sommedovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno eil mese di scadenza di ciascuna di esse.Per ulteriori informazioni o per scaricare i modelli cliccare sul link sottostanteAgenzia Entrate - DefinizioneAgevolata